AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell’art. 16 della Legge 108/1996,del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005
TEOREMAFIN DI DAVIDE POZZANI
Via Dossobuono, 44 – Sommacampagna (VR)
N° Iscrizione Albo Medatori Creditizi U.I.F. c/o BANCA D’ITALIA: 55132
N. Iscrizione Albo Agenti in Attività finanziaria U.I.F. c/o BANCA D’ITALIA n. A64903 del 01/10/2008
N. Iscrizone registro RUI c/o ISVAP 000323717 Sez. E
P.Iva: 03647030232 Cod.
Fisc.: PZZDVD80E20B709H
Premesso che:
- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’UIC Ufficio Italiano dei Cambi;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.
DIRITTI DELLA CLIENTELA
Il cliente ha il diritto:
- di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo “avviso” presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;
- di avere a disposizione e di poter asportare i “fogli informativi”, datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza i “fogli informativi” sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, sono accessibili sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I “fogli informativi” contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
- di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- di recedere dal contratto;
- di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.
STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del cliente:
- l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
- l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
- il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.
PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE
In caso dell’insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di VERONA.
PROCEDURE DI RECLAMO
Per ogni eventuale contestazione riferita ai contratti di procacciamento di soluzione di prestito e in tutti i casi in cui il Consumatore ritenga che non siano state rispettate le disposizioni sopra indicate può rivolgere le proprie istanze a mezzo raccomandata a.r., all’ UFFICIO RECLAMI di TEOREMAFIN di Davide Pozzani, sito in Sommacampagna (VR) - Via Dossobuono, 44 – cap 37066, ed a cui sarà data risposta entro 60 giorni dal ricevimento.
Al fine di evitare qualsiasi malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti dei dati forniti, quali ad esempio la variazione d’indirizzo.
Nella certezza di avere, con il presente Avviso, soddisfatto l’esigenza di informazione verso la clientela sui principali strumenti di tutela a Sua disposizione e nel rinviare ai Fogli Informativi ogni maggiore informazione in ordine alle caratteristiche dei prodotti e servizi finanziari trattati da Teoremafin di Davide Pozzani, La invitiamo a voler sottoscrivere copia asportabile della presente informativa per presa visione e disponibilità del documento.
Data ultimo Aggiornamento 31 dicembre 2009
FOGLIO INFORMATIVO
Data ultimo aggiornamento 31-12-2009
REDATTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA CICR 04.03.2003 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO UIC DEL 29.04.2005
SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE
- Denominazione e forma giuridica: TEOREMAFIN di Davide Pozzani
- Sede Legale e Amministrativa: Sommacampagna (VR) - Via Dossobuono n. 44
- Telefono e Fax: Tel. 045 8961262; Fax 045 4750218
- Iscrizione al Registro Imprese: Iscr. Imp. Indiv.- CCIAA Verona- Rea n. 354474
- Codice Fiscale: PZZDVD80E20B709H / Partita IVA: 03647030232
- Iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi ex UIC c/o Banca d’Italia n. 55132 del 02-02-2006
- Iscrizione all’Albo degli agenti in attività finanziarie ex UIC c/o Banca d’Italia n. A64903 del 01/10/2008
- Iscrizione al Registro unico degli Intermediari Assicurativi presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n° 000323717 Sez. E del 24-11-2009
- Sito internet: www.teoremafin.it
SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Qualificazione dell’Attività di Mediatore Creditizio:
E’ Mediatore Creditizio “colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (come specifica l’Art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287).
Il Mediatore svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di Banche o di Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (in riferimento all’Art.2, comma 2, del D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287).
Rischi tipi della Mediazione Creditizia: Il Mediatore Creditizio deve sempre specificare al cliente o potenziale tale, dell’esistenza del rischio di non trovare un intermediario disposto a concedere il finanziamento.
Servizi Accessori: eventualmente concordati con il Cliente secondo le necessità.
Tempi della Mediazione: la Mediazione Creditizia non consiste in un contratto di durata e quindi ad essa non è applicabile la disciplina contenuta nell’Art. 118 del Testo Unico Bancario relativa ai contratti di tale natura.
Collaboratori: I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di Collaboratori (Agenti e/o altri Mediatori Creditizi) incaricati dallo stesso Mediatore Creditizio e che siano regolarmente iscritti all’UIC (gli stessi devono sottostare alle normative e/o regolamenti e/o provvedimenti in materia e successive modifiche). Si precisa che tali soggetti agiscono e rappresentano il Mediatore Creditizio nella misura che gli stessi concorderanno, e comunque nel solo e mero svolgimento dell’attività di Mediazione Creditizia, come meglio specificato con il presente Foglio Informativo. Entrambi debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualifica.
SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE
Oneri per la Mediazione Creditizia
A) Provvigione: è Il compenso del Mediatore Creditizio dovuto dal momento in cui la Banca o l’intermediario finanziario ha manifestato in qualsiasi forma la propria disponibilità a concedere il finanziamento a favore del Cliente; è riconosciuta dal cliente e/o dall’Istituto Bancario e/o Intermediario Finanziario, in misura variabile secondo la tipologia del finanziamento concesso e il Piano di Provvigione concordato tra le parti, come indicato dallo stesso Erogatore nel Documento di Sintesi che rilascerà, tramite lo stesso Mediatore, in sede di liquidazione ed erogazione del finanziamento: da un minimo dello 0,1% fino a un massimo del 9% sul Montante (per Montante si intende il totale che il Cliente dovrà corrispondere all’Istituto Erogante: rata moltiplicata per la durata);
B) Spese per la Mediazione Creditizia: (definita come quella spesa da sostenere per l’incarico conferito dal Cliente al Mediatore per la ricerca di un finanziamento sotto qual si voglia forma) da stabilirsi in base al grado di difficoltà del procacciamento
C) Interessi di mora: calcolati al Tasso Legale corrente al momento della messa in mora per ogni ritardato pagamento e/o mancato pagamento, riferito alle Spese per la Mediazione Creditizia (punto B del presente Foglio Informativo).
D) Spese per rilascio documentazione relativa ad operazioni perfezionate: € 100,00.
E) Spese extra a carico del cliente: Qualora la pratica presenti particolari difficoltà di carattere tecnico, legale e/o amministrativo tali da comportare spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di mediazione creditizia, il mediatore sarà tenuto ad informare il Cliente e a convenire con lo stesso la necessità e l’opportunità delle ulteriori indagini e delle relative spese. In tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere l’ammontare delle spese al Mediatore Creditizio se questi le ha anticipate o direttamente al professionista o al tecnico incaricato. In
ogni caso le spese e gli onorari per ogni indagine che si rendesse necessaria al fine
di istruire la pratica ed ottenere il finanziamento, sarà compensata dal Cliente in base alle tariffe di legge per ogni categoria di professionista necessario.
F) Penale: Il Cliente è tenuto a corrispondere al mediatore in caso di recesso ingiustificato dal contratto, di false informazioni o documentazione o di violazione dell’obbligo di esclusiva o di mancata produzione di documentazione nei termini convenuti o di rifiuto da parte del mandante di stipulare il contratto di finanziamento, una somma a titolo di penale che sarà indicata in contratto nel suo ammontare massimo e che sara ridotta, ossia limitata al 70% dell’importo delle provvigioni pattuito.
SEZIONE IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia
A) STRUTTURA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
L’incarico di mediazione creditizia viene conferito in forma scritta, a tempo determinato e a titolo oneroso. Il mandato potrà essere conferito in via esclusiva per il periodo di tempo minimo di DUE a decorrere dalla sottoscrizione del contratto mesi e comunque il tempo necessario per raggiungere l’obiettivo.
B) PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e asportare l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio di mediazione, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
In caso di offerta fuori sede, il Mediatore Creditizio consegna l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e questo foglio informativo.
Qualora il Cliente venga contattato a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e questo foglio informativo sono messi a disposizione del Cliente mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima che questi sia contrattualmente vincolato e, in caso di utilizzo della rete Internet, sono accessibili direttamente dalla home-page e da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con il Cliente.
In caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali il Cliente, se definibile come consumatore, ha diritto di recedere dal contratto stipulato e deve manifestare tale sua volontà mediante la spedizione di una raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione.
La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e facsimile spediti entro i termini sopraindicati, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
Il Cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idoneo per la stipula.
Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
Il Cliente ha diritto di rivolgersi all’Ufficio reclami o, in caso di controversia, al Foro competente indicato nel contratto di mediazione.
C) OBBLIGHI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
C.1 - A CARICO DEL CLIENTE
Il Cliente ha l'obbligo di:
- fornire i dati, le notizie e la documentazione richiesta dal mediatore, anche integrativa nel corso dell’istruttoria, in modo esatto, vero e completo entro cinque giorni o nel minor tempo indicato dal mediatore;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare e di ogni altra circostanza che possa impedire l’ottenimento del finanziamento;
- dichiarare se ha stipulato ed è ancora in corso altro contratto di mediazione creditizia.
C.2 - A CARICO DEL MEDIATORE
Il mediatore ha l’obbligo di:
- adeguare l'attività di istruttoria della pratica del Cliente al profilo economico dello stesso e all’entità del finanziamento richiesto;
- comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;
- informare e spiegare al Cliente sia in fase di trattative sia durante lo svolgimento dell’incarico, con chiarezza, trasparenza e semplicità le caratteristiche del contratto di mutuo nonché quelli assicurativi, in particolare, il significato dei termini tecnici di particolare complessità;
- informare il Cliente dell’eventuali difficoltà tecniche, amministrative o legali relative alla istruttoria della pratica e concernenti l’immobile o la situazione reddituale, patrimoniale o la necessità di prestare garanzie reali o personali;
- consegnare i fogli informativi e gli avvisi contenenti le principali norme di trasparenza relativi all’operazione di finanziamento, offerti dalle Banche o dagli Intermediari finanziari e ricevere ricevuta di consegna, nel caso in cui raccolga esso stesso le richieste di finanziamento per il successivo inoltro agli enti eroganti;
- informare il Cliente se la Banca ha emesso un parere di ammissibilità ed accettazione per l’erogazione del finanziamento.
D) LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA IL MEDIATORE E IL CLIENTE
Eventuali contratti accessori al contratto di mediazione dovranno essere accettati e sottoscritti dal Cliente.
Il Cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicargli il motivo.
Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
Il Mediatore Creditizio si impegna a contattare almeno una banca/intermediario finanziario al fine di eseguire il mandato secondo le condizioni concordate, entro un mese dalla sottoscrizione del contratto.
E) INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Mediatore Creditizio avrà il diritto di risolvere il contratto stipulato con il Cliente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
a) revoca dell’incarico di mediazione creditizia prima del termine convenuto tra le parti;
b) errate o false informazioni scritte o orali fornite al mediatore circa le garanzie reali o personali offerte, la propria capacità reddituale e patrimoniale, il proprio stato civile;
c) mancata o tardiva consegna al Mediatore Creditizio di tutta la documentazione richiesta per portare a buon fine la pratica;
d) rifiuto da parte del mandante di stipulare il contratto di finanziamento;
e) violazione del patto di esclusiva, come disciplinato nel contratto di mandato.
In tali ipotesi il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio la somma, a titolo di penale, pari al 70% dell’importo della provvigione pattuita
F) Foro Competente
In caso di controversia non risolta bonariamente tramite il Servizio Cortesia o l'Ufficio Reclami eventualmente istituito dal Mediatore Creditizio, le parti sottoporranno le controversie derivanti dal contratto di mediazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
GLOSSARIO:
Ammortamento
E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Cliente
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio
Euribor
Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito.
Eurirs
Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS.
Fideiussione
E’ il contratto con il quale un soggetto diverso dal mutuatario si obbliga nei confronti della Banca o dell’Intermediario finanziario al fine di garantire l’obbligazione da quest’ultimo assunta di restituire la somma mutuata.
Foro Competente
In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, foro competente esclusivo sarà quello indicato.
Intermediari finanziari
Società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico Bancario.
Ipoteca
E’ il diritto reale di garanzia che viene concesso a favore dell’Ente mutuante (Banca o Intermediario Finanziario) che ha messo a disposizione la somma a titolo di mutuo a garanzia della restituzione dello stesso. L’ipoteca da diritto alla Banca di espropriare il bene e di soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata dell’immobile ipotecato, in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del Cliente.
Isc
Isc o Indicatore sintetico di costo, indica in termini di percentuale annua, il costo totale del credito a carico del cliente; comprende interessi e tutti gli oneri legati all'accensione e gestione del mutuo. Isc è la nuova denominazione per Taeg o tasso effettivo globale medio; la denominazione è cambiata ma il sistema di calcolo è lo stesso.
Locale aperto al pubblico
Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Mediatore Creditizio
Colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Offerta fuori sede
L’attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.
Parere di fattibilità
E’ la valutazione che la Banca o l’Intermediario Finanziario comunicherà al Cliente concernente la fattibilità e l’ammissibilità dell’erogazione del finanziamento richiesto da quest’ultimo anche attraverso l’attività e la consulenza del Mediatore Creditizio.
Penale
Somma di denaro che, ai sensi dell’art. 1382 ss. c.c., costituisce la predeterminazione forfetaria del risarcimento dell’intero danno dovuto in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel contratto concluso tra il Cliente ed il
Mediatore Creditizio.
Piano d'ammortamento
E' il piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate.
Polizza Assicurativa
E’ il contratto tra il Cliente e una Compagnia di Assicurazione con la quale quest’ultima si obbliga a fronte del pagamento di un premio ed entro i limiti massimi convenuti a rivalere il Cliente assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana o ad piano di risparmio posto in essere dal Cliente.
Preammortamento
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvigione
Compenso dovuto al mediatore commisurato all’ammontare del finanziamento richiesto o previsto in maniera forfettaria.
Rata
Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è di norma composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento.
Spread
Termine inglese che indica "scarto", nel mercato dei mutui indica il differenziale (espresso in punti percentuali) che la banca somma al parametro di riferimento (Irs o Euribor) per calcolare il tasso applicato.
Taeg
E’ il tasso effettivo globale medio che il cliente paga per remunerare il finanziamento e le attività collegate, la cui nuova denominazione è Isc.
Tasso d’interesse
Il tasso d'interesse è la remunerazione richiesta dalla Banca come corrispettivo della somma di denaro prestata e può essere fisso, variabile o misto per tutta la durata del mutuo.
Tecniche di comunicazione a distanza
Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
UIC
Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori Creditizi.
Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (D.lgs. 21/11/2007 n. 231).
L'Albo è consultabile sul sito internet www.bancaditalia.it